Tutela del segnalante interno ed esterno (Whistleblower)
Riferimenti normativi
Piano Nazionale Anticorruzione
Contenuto dell'obbligo
Regolamento
Casella per il segnalante
SEGNALAZIONE DI ILLECITO – WHISTLEBLOWER
(ai sensi dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione)
Chi è testimone di irregolarità, violazioni in materia di corruzione, frodi e abusi, atti a ledere i diritti individuali e delle collettività può agire, svolgendo così un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, compilando il "Modello per le segnalazioni di condotte illecite".
Non possono essere prese in considerazione segnalazioni orali.
Le segnalazioni devono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:
- canale interno;
- canale esterno;
CANALE INTERNO
Prioritariamente le segnalazioni dovranno essere presentate mediante un’apposita piattaforma informatica, raggiungibile al link apspcasamia.whistleblowing.it . La piattaforma, appositamente realizzata per le pubbliche amministrazioni, garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione ovvero visionare procedura in allegato.
CANALE ESTERNO (gestito da A.N.A.C.)
L’Autorità competente per le segnalazioni esterne è l’ANAC. Le predette segnalazioni potranno essere comunicate ad ANAC direttamente tramite la piattaforma internet appositamente predisposta da quest’ultima e accessibile al link https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.
Link al dettaglio | Tipologia |
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Informativa art. 13 GDPR trattamento dati | Documento |
Procedura tutela segnalazioni | File |
Ultima modifica: Mercoledì, 25 Giugno 2025